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Se il marito e la moglie, senza il mutuo consenso, possano emettere dei voti incompatibili col debito coniugale
Supplemento
Questione 64
Articolo 4
SEMBRA che il marito e la moglie, senza il mutuo consenso, possano emettere voti incompatibili col debito coniugale. Infatti:
1. Marito e moglie, stando alle spiegazioni date, sono ugualmente obbligati a rendere il debito coniugale. Ma al marito è lecito, anche contro il volere della moglie, prendere la croce per liberare la Terra Santa. Quindi ciò è lecito anche alla moglie. Perciò, essendo con questo impedita la soddisfazione del debito coniugale, uno dei coniugi ha la facoltà di emettere un voto del genere, senza il consenso dell'altro.
2. Per fare un voto non c'è bisogno di attendere il consenso di chi non può dissentire senza peccato. Ora, il coniuge non può dissentire senza peccato a che la comparte faccia voto di castità, o per sempre, o per un dato tempo: perché impedire il progresso spirituale è peccato contro lo Spirito Santo. Dunque ognuno di essi può far voto di castità, per sempre o per un dato tempo, senza il consenso dell'altro.
3. Per l'atto del matrimonio si richiede che si renda il debito come esso si chiede. Ma un coniuge può far voto, anche senza il consenso dell'altro, di non chiedere mai il debito coniugale: essendo ciò in suo potere. Quindi, per lo stesso motivo, può anche far voto di non renderlo.
4. Nessuno può essere obbligato dal comando di un superiore a cose cui egli non può obbligarsi con voto, o non può fare da sé: perché nelle cose illecite non si deve ubbidire. Invece un'autorità superiore potrebbe comandare a uno sposato di non rendere il debito coniugale alla moglie, per un certo tempo, occupandolo in qualche servizio. Dunque uno potrebbe anche da se stesso obbligarsi a fare con voto cose incompatibili con il soddisfacimento del debito coniugale.
IN CONTRARIO: 1. S. Paolo ha scritto ai Corinzi; "Non vi defraudate l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un dato tempo, per attendere alla preghiera".
2. Nessuno può offrire in voto la roba altrui. Ora, "il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie". Dunque senza il suo consenso egli non può fare, né per sempre, né per un dato tempo, voto di castità.
RISPONDO: Il voto, come indica il vocabolo stesso, è un atto della volontà. Perciò si può far voto solo di quei beni che sottostanno alla nostra volontà. Ma tali non sono quelli in cui uno è in debito verso altri. Perciò uno non può farne oggetto di voto, senza il consenso delle persone interessate. E poiché i due coniugi sono tenuti reciprocamente a rendersi il debito coniugale, che è incompatibile con la continenza, l'uno non può far voto di continenza indipendentemente dal consenso dell'altro. E se lo fa, commette peccato: né deve poi osservare codesto voto, ma è tenuto a fare penitenza per il suo voto inaccettabile.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. È assai ragionevole che la moglie sia tenuta ad osservare per un certo tempo la continenza, per sovvenire ai bisogni della Chiesa universale. Ecco perché fu stabilito a favore della crociata, che il marito possa prendere la croce, senza il consenso della moglie: come del resto può combattere senza il suo consenso per il proprio signore, di cui è feudatario. Tuttavia anche in questi casi non viene negato del tutto alla moglie il suo diritto: perché essa può seguire il marito. La moglie però non può in questo essere equiparata al marito. Perché, dovendo il marito comandare la moglie e non viceversa, la donna è tenuta a seguire il marito e non al contrario. Inoltre la donna viaggiando per il mondo sarebbe più esposta del marito ai pericoli della castità, e con minore utilità per la Chiesa. Perciò la moglie non può fare un voto consimile, senza il consenso del marito.
2. Il coniuge che non accetta il voto di continenza della comparte non fa peccato; perché non lo fa per impedire il bene spirituale di lui, ma per non pregiudicare se stesso.
3. In proposito ci sono due opinioni. Alcuni infatti dicono che un coniuge può fare voto di non chiedere il debito coniugale, senza il consenso della comparte, ma non quello di non renderlo: perché rispetto al chiedere entrambi sono nel loro diritto, non già rispetto al soddisfacimento del debito. — Però, siccome il fatto di non chiederlo mai rende oneroso il matrimonio per la comparte, dovendo questa accettare la vergogna di chiederlo sempre lei, altri affermano con più ragione che i coniugi non possono far voto di nessuna di queste due cose, senza il consenso reciproco.
4. La moglie ha il potere sul corpo del marito salvo che nelle cose in cui questi è tenuto a salvaguardare il proprio corpo, e quindi salvi anche quei doveri cui egli è tenuto verso un altro padrone. La moglie, quindi, come non può esigere il debito coniugale contro la salute fisica del marito, così non può farlo quando impedirebbe il servizio che egli deve rendere al padrone. Però, assicurati questi servizi, il padrone non può proibire il soddisfacimento del debito coniugale.
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