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Se il marito possa rimandare la moglie adultera di proprio arbitrio
Supplemento
Questione 62
Articolo 3
SEMBRA che il marito possa rimandare la moglie adultera di proprio arbitrio. Infatti:
1. È lecito eseguire la sentenza pronunziata da un giudice, senza ricorrere ad altri giudizi. Ora Dio, giusto giudice, ha dato questa sentenza, che il marito per l'adulterio può rimandare la moglie. Perciò non si richiede per questo un altro giudizio.
2. Nel Vangelo si legge che "Giuseppe, essendo giusto, pensava di rimandare segretamente Maria". È chiaro quindi che il marito può attuare il divorzio, senza ricorrere al giudizio della Chiesa.
3. Se il marito rende il debito coniugale alla moglie dopo aver conosciuto l'adulterio, perde il diritto di accusarla. Dunque il rifiuto del debito coniugale, che fa parte del divorzio, deve precedere il giudizio della Chiesa.
4. Non si può sottoporre al giudizio della Chiesa quanto è impossibile provare. Ma il delitto d'adulterio non è possibile provarlo; perché, come dice la Scrittura, "l'occhio dell'adultero spia l'oscurità". Quindi per la separazione suddetta non si richiede il giudizio della Chiesa.
5. L'accusa dev'essere preceduta dalla denunzia scritta, con la quale uno si obbliga alla pena del taglione nel caso che non riesca a provare. Ma in questa materia ciò è inammissibile: poiché comunque vadano le cose il marito raggiunge il suo intento, sia che egli lasci la moglie, sia che la moglie si separi da lui. Dunque questa causa non deve portarsi, con l'accusa, dinanzi al giudizio della Chiesa.
6. Uno è più obbligato verso la moglie che verso gli estranei. Ora, nessuno deve portare davanti alla Chiesa il delitto di un altro, anche se estraneo, senza aver fatto precedere l'ammonizione segreta. Molto meno, quindi, uno può portare davanti alla Chiesa il delitto della propria moglie, se prima non la corregge segretamente.
IN CONTRARIO: 1. Nessuno può farsi giustizia da sé. Ma se il marito abbandonasse la moglie di proprio arbitrio, si farebbe giustizia da sé. Dunque non ha il diritto di farlo.
2. In una stessa causa nessuno può essere insieme accusatore e giudice. Ora, il marito è accusatore nel contestare alla moglie l'offesa commessa contro di lui. Perciò non può esser giudice. E quindi non deve rimandarla di proprio arbitrio.
RISPONDO: Il marito può separarsi dalla moglie in due maniere. Primo, quanto al letto matrimoniale. E questo può farlo di proprio arbitrio appena è sicuro dell'adulterio di sua moglie. E non è tenuto a renderle il debito coniugale, se non viene a ciò obbligato dalla Chiesa, senza che questa obbedienza pregiudichi il diritto di ricorrere.
Secondo, quanto al toro e alla coabitazione. E questa separazione non può farsi senza il giudizio della Chiesa. E se uno avesse rimandato la moglie diversamente, dev'essere costretto a convivere con essa: a meno che il marito non possa provarne l'adulterio in maniera immediata. Quest'ultima separazione si suoi chiamare divorzio. Perciò si deve concludere che non si può procedere al divorzio, senza il giudizio della Chiesa.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La sentenza è l'applicazione della legge generale a un caso particolare. Perciò il Signore non fece che promulgare la legge, cui deve conformarsi la sentenza del giudice.
2. Giuseppe voleva rimandare la Vergine non perché sospettava un adulterio, ma per rispetto della sua santità, peritandosi di coabitare con essa. D'altra parte il paragone non regge. Perché allora in seguito all'adulterio non si procedeva solo al divorzio, ma alla lapidazione. Non così oggi, quando si tratta del giudizio della Chiesa.
3. È così risolta anche la terza difficoltà.
4. Il marito che sospetta di sua moglie spesso la spia e può sorprenderla con dei testimoni nell'atto dell'adulterio. E così procedere all'accusa. Inoltre, anche se il fatto non viene constatato, possono esserci gravi motivi di sospetto, che danno l'adulterio per accertato: come quando la donna viene trovata sola con un uomo in ore e luoghi sospetti, o priva d'indumenti.
5. Il marito può accusare la moglie d'adulterio per due scopi diversi. Primo, per la separazione quanto al letto matrimoniale, dinanzi al giudice ecclesiastico. E allora la denunzia non esige l'obbligo alla legge del taglione: perché allora in tutti i casi il marito conseguirebbe l'intento, come dice l'obbiezione. Secondo, per la punizione del delitto dinanzi al tribunale civile. E in tal caso si esige la denunzia scritta, che l'obbliga alla pena del taglione nel caso in cui non riesca a provare l'accusa.
6. Come spiegano le Decretali, ci sono tre maniere di procedere nelle cause criminali. Primo, mediante l'inquisizione: e questa deve esser preceduta da un grave sospetto, che sostituisce l'accusa, Secondo, mediante l'accusa; e a questa deve precedere la denunzia per iscritto. Terzo, mediante la denunzia semplice: e questa deve esser preceduta dalla correzione fraterna. Perciò le parole del Signore valgono per la semplice denunzia, non già quando si tratta dell'accusa: perché in questi ultimi casi non si tratta solo di correggere il colpevole, ma di punirlo per salvaguardare il bene comune, il quale sarebbe compromesso, se non ci fosse giustizia.
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