Sup, 61

Terza parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > L’impedimento matrimoniale dei voti solenni


Supplemento
Questione 61
Proemio

Veniamo ora a parlare degli impedimenti che possono capitare dopo il matrimonio. Primo, dei voti solenni che possono sopravvenire prima che il matrimonio sia consumato; secondo, dell'adulterio, che può sopravvenire dopo la sua consumazione.
Sul primo argomento si pongono tre quesiti:

1. Se uno dei coniugi possa rendersi religioso contro la volontà dell'altro, dopo aver consumato il matrimonio;
2. Se possa farlo prima di consumarlo;
3. Se la donna possa risposarsi con un altro, quando il marito si rende religioso prima di consumare il matrimonio.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > L’impedimento matrimoniale dei voti solenni > Se dopo aver consumato il matrimonio un coniuge, contro il volere dell'altro, possa farsi religioso


Supplemento
Questione 61
Articolo 1

SEMBRA che dopo aver consumato il matrimonio un coniuge, contro il volere dell'altro, possa farsi religioso. Infatti:
1. La legge divina deve favorire i beni spirituali più che la legge umana. Ora, un tempo la legge umana permetteva tale divorzio. Dunque a maggior ragione dovrà permetterlo la legge divina.

2. Un bene minore non può impedire un bene maggiore. Ma lo stato matrimoniale, come risulta dalle parole di S. Paolo, è inferiore a quello religioso. Quindi dal matrimonio uno non può essere impedito di farsi religioso.

3. In qualsiasi religione si attua un matrimonio spirituale. Ora, da una religione meno gravosa è lecito passare a un'altra più severa. Perciò da un matrimonio meno gravoso, com'è quello carnale, è sempre lecito passare a un matrimonio più severo, ossia a quello della religione, anche contro il volere della moglie.

IN CONTRARIO: 1. S. Paolo afferma che gli sposi non devono neppure temporaneamente dedicarsi del tutto alla preghiera, senza il mutuo consenso.

2. Nessuno può fare lecitamente ciò che pregiudica i diritti di un altro, contro il volere di quest'ultimo. Ma i voti religiosi emessi da uno dei coniugi pregiudicano i diritti dell'altro; poiché l'uno ha potestà sul corpo dell'altro. Perciò un coniuge non può emettere i voti religiosi senza il benestare della comparte.

RISPONDO: Nessuno può offrire a Dio la roba degli altri. E poiché col matrimonio consumato il marito cede il proprio corpo alla moglie, egli non può più offrire se stesso a Dio col voto di castità, senza il consenso di essa.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La legge umana considera il matrimonio solo come compito naturale. Invece la legge divina lo considera come sacramento; e da questo lato esso è del tutto indivisibile. Perciò l'argomento non regge.

2. È del tutto normale che un bene maggiore possa essere impedito da un bene minore ad esso contrario; che anzi il bene è impedito addirittura dal male.

3. Il matrimonio [spirituale] che si contrae in tutti gli ordini religiosi è sempre con la medesima persona, cioè con Cristo, verso il quale ognuno si obbliga di più o di meno secondo le varie regole. Invece il matrimonio carnale e quello dei voti religiosi non si contraggono con la medesima persona. Quindi il paragone non regge.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > L’impedimento matrimoniale dei voti solenni > Se prima di consumare il matrimonio uno dei coniugi possa farsi religioso, senza il consenso dell'altro


Supplemento
Questione 61
Articolo 2

SEMBRA che non possa. Infatti:
1. L'indissolubilità è propria del matrimonio come sacramento, cioè in quanto sta a significare l'unione permanente di Cristo con la Chiesa. Ora, prima della copula carnale il matrimonio contratto come impegno immediato è un vero sacramento. Dunque non si può rescindere per il fatto che uno dei coniugi si fa religioso.

2. Con il consenso matrimoniale debitamente espresso i coniugi cedono reciprocamente il dominio sul proprio corpo. Quindi subito dopo l'uno può chiedere il debito coniugale, e l'altro è tenuto a renderlo. E in tal modo uno non può passare alla vita religiosa, senza il benestare dell'altro.

3. Nel Vangelo si legge: "Non separi l'uomo ciò che Dio congiunse".
Ma l'unione che precede l'atto matrimoniale è opera di Dio. Dunque essa non può essere distrutta per volontà dell'uomo.

IN CONTRARIO: A detta di S. Girolamo, il Signore chiamò S. Giovanni mentre questi celebrava il suo festino di nozze.

RISPONDO: Prima dell'atto matrimoniale esiste tra i coniugi il solo vincolo spirituale, dopo invece nasce anche quello carnale. Perciò, come il matrimonio consumato si scioglie con la morte corporale, così quello non consumato può sciogliersi con l'ingresso nella vita religiosa: poiché la professione religiosa è una specie di morte spirituale, in cui si muore al mondo per vivere a Dio.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Prima della consumazione il matrimonio è il simbolo dell'unione esistente tra Cristo e l'anima in grazia, unione che può essere spezzata dalla disposizione spirituale contraria, cioè dal peccato. Invece dopo l'atto coniugale è il simbolo dell'unione tra Cristo e la Chiesa mediante l'assunzione della natura umana nella unità di persona, la quale unione è del tutto indissolubile.

2. Prima dell'atto coniugale il trasferimento di dominio sul proprio corpo non è assoluto, ma condizionato: a meno che, cioè, nel frattempo uno dei coniugi non passi a uno stato di vita migliore. Invece con l'atto coniugale il passaggio ha il suo compimento: perché così entrambi entrano fisicamente in possesso del dominio loro ceduto. Ecco perché prima dell'atto matrimoniale non c'è l'obbligo di rendere subito il debito coniugale dopo il consenso del matrimonio, ma si concede di attendere due mesi, e questo per tre motivi. Primo, per riflettere sulla possibilità di farsi religiosi. Secondo, per preparare l'occorrente per la solennità delle nozze. Terzo, perché il marito non disprezzi la moglie, per non averla sospinta nella dilazione.

3. L'unione che precede l'atto matrimoniale è perfetta nel suo primo essere, ma non è completa nel suo atto secondo che è l'operazione e somiglia a una materiale presa di possesso. Ecco perché tale unione non ha l'indissolubilità assoluta.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > L’impedimento matrimoniale dei voti solenni > Se una donna possa risposarsi, dopo che il marito è entrato in religione, senza aver consumato il matrimonio


Supplemento
Questione 61
Articolo 3

SEMBRA che una donna non possa risposarsi, dopo che il marito è entrato in religione, senza aver consumato il matrimonio. Infatti:
1. Ciò che è compatibile col matrimonio non rompe il vincolo coniugale. Ora, tra due coniugi che entrano entrambi in religione il vincolo matrimoniale sussiste. Quindi per il fatto che uno di essi entra in religione, l'altro non viene sciolto dal vincolo coniugale. E fino a che si ha un vincolo matrimoniale con una persona non è possibile sposarne un'altra.

2. Chi abbraccia la vita religiosa può anche tornare al secolo prima della professione. Perciò se la donna potesse risposarsi quando il marito abbraccia la vita religiosa, anche questi ritornando al secolo potrebbe risposarsi con un'altra. Il che è assurdo.

3. Secondo una nuova decretale, nessuna professione può essere valida, se emessa prima di un anno [di noviziato]. Quindi se uno dopo una tale professione torna a casa, la moglie è tenuta a riceverlo. Perciò né l'entrata del marito nella vita religiosa, né i voti suoi permettono alla moglie di risposarsi con un altro.

IN CONTRARIO: Nessuno può obbligare un altro alle pratiche della perfezione. Ma la continenza è tra codeste pratiche. Dunque la donna non può essere costretta alla continenza dal fatto che suo marito abbraccia la vita religiosa. E quindi può risposarsi.

RISPONDO: Come scioglie il vincolo del matrimonio la morte corporale del marito, cosicché la donna, a detta di S. Paolo, può sposare chi vuole; allo stesso modo dopo la morte spirituale di lui mediante l'entrata nella vita religiosa, la donna può risposarsi con chi vuole.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Quando entrambi i coniugi fanno voto di castità, nessuno dei due rinunzia al vincolo coniugale, il quale sussiste. Quando invece fa codesto voto un coniuge soltanto, allora per parte sua egli rinuncia al vincolo coniugale. Quindi anche l'altro è sciolto da codesto vincolo.

2. Chi abbraccia la vita religiosa non si considera morto al secolo fino a che non emette la professione. Perciò la moglie è tenuta ad attenderlo fino a quel momento.

3. La professione emessa prima del tempo determinato va considerata come i voti semplici. Quindi, come dopo che il marito ha emesso i voti semplici, la donna non è tenuta a rendere il debito coniugale, e tuttavia non ha la facoltà di risposarsi con un altro, così in questo caso.

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