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Se sia lecito al marito uccidere la moglie sorpresa nell'atto di adulterio
Supplemento
Questione 60
Articolo 1
SEMBRA che sia lecito al marito uccidere la moglie sorpresa nell'atto di adulterio. Infatti:
1. La legge divina comanda di lapidare le donne adultere. Ora, chi eseguisce la legge divina non pecca. Dunque neppure pecca chi uccide la propria moglie, se essa è adultera.
2. Ciò che è permesso dalla legge è permesso a colui che da essa ne riceve l'incarico. Ora, la legge permette di uccidere l'adultera come qualsiasi persona rea di morte. E poiché la legge incarica il marito di uccidere la moglie sorpresa in flagrante adulterio, è chiaro che egli può ucciderla.
3. Il marito ha sulla moglie adultera un potere superiore che sul suo complice. Eppure se un marito percuote un chierico sorpreso con la propria moglie non è scomunicato. Dunque è evidente che può uccidere la propria moglie colta in atto di adulterio.
4. Un marito è tenuto a correggere la propria moglie. Ma la correzione esige anche il giusto castigo. Perciò essendo la morte il giusto castigo dell'adulterio, che è un delitto capitale, è chiaro che al marito è lecito uccidere la propria moglie adultera.
IN CONTRARIO: 1. Nel testo delle Sentenze si legge: "La Chiesa di Dio, che non è mai tenuta a seguire le leggi del mondo, non ha altra spada che quella spirituale". Per colui quindi che vuole appartenere alla Chiesa non è lecito servirsi di quella legge che permette l'uxoricidio.
2. Marito e moglie vanno giudicati alla pari. Ora, non è lecito alla moglie uccidere il marito sorpreso in flagrante adulterio. Dunque neppure al marito è lecito uccidere la moglie.
RISPONDO: L'uccisione della propria moglie può avvenire in due modi. Primo, mediante il ricorso al tribunale civile. E allora non c'è dubbio che il marito può, senza peccato, accusare davanti al giudice civile la propria moglie adultera, se è mosso dallo zelo per la giustizia e non dal livore della vendetta o dalla passione dell'odio, e chiedere la pena di morte stabilita dalla legge: allo stesso modo che è lecito accusare una persona qualsiasi [rea] di omicidio o di un altro delitto. Tale accusa invece non può farsi davanti a un tribunale ecclesiastico; perché la Chiesa non ha la spada materiale, come dice il Libro delle Sentenze.
Secondo, uccidendola personalmente, senza ricorrere al tribunale. E allora ucciderla fuori dell'atto di adulterio, non è permesso né dalle leggi civili, né da quelle della coscienza, per quanto uno sia certo della sua colpevolezza. — Invece la legge civile considera come lecito che si uccida la moglie sorpresa in flagrante, non già facendone un comando, bensì lasciando impunito tale omicidio, per la violenza massima della passione che spinge l'uomo in tal caso a uccidere la moglie. Ma la Chiesa per questo non si sente legata dalle leggi umane, così da giudicare l'uxoricida immune dal reato della pena eterna, o dalle pene da infliggere dal tribunale ecclesiastico, per il fatto che non è considerato reo dal giudice civile. Perciò in nessun caso è lecito al marito uccidere la moglie di propria autorità.
SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La legge ha affidato il compito d'infliggere quel castigo non a persone private, ma a persone pubbliche appositamente incaricate. Il marito invece non è giudice della propria moglie. Quindi non può ucciderla, ma accusarla davanti al giudice.
2. La legge civile non concede al marito di uccidere la moglie facendogliene un comando: poiché allora egli non peccherebbe, come non pecca il boia che uccide il brigante condannato a morte. Ma lo tollera, lasciandolo impunito. Anzi la legge ha posto delle condizioni, adatte a trattenere l'uomo dall'uxoricidio.
3. Ciò non dimostra che la cosa sia lecita in senso assoluto; ma che è immune da un dato castigo, qual è appunto la scomunica.
4. Ci sono due tipi di società: quella domestica, costituita dalla famiglia; e quella politica, costituita dalla città o dal regno. Ora, chi è a capo di quest'ultima, come il re o il giudice, ha il potere d'infliggere castighi atti a correggere e a eliminare le persone, per epurare la società da cui è incaricato. Ma chi presiede al primo tipo di società, cioè il padre di famiglia, non può infliggere che dei castighi correzionali, i quali mirano esclusivamente all'emenda del colpevole. La pena di morte invece passa questi limiti. Perciò il marito, che ha sulla moglie un dominio di questo genere, non ha il potere di ucciderla, ma di castigarla in altre maniere.
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