Sup, 60

Terza parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > L’uxoricidio


Supplemento
Questione 60
Proemio

Passiamo ora a parlare dell'uxoricidio.
Sull'argomento si pongono due quesiti:

1. Se in qualche caso sia lecito uccidere la propria moglie;
2. Se l'uxoricidio sia un impedimento matrimoniale.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > L’uxoricidio > Se sia lecito al marito uccidere la moglie sorpresa nell'atto di adulterio


Supplemento
Questione 60
Articolo 1

SEMBRA che sia lecito al marito uccidere la moglie sorpresa nell'atto di adulterio. Infatti:
1. La legge divina comanda di lapidare le donne adultere. Ora, chi eseguisce la legge divina non pecca. Dunque neppure pecca chi uccide la propria moglie, se essa è adultera.

2. Ciò che è permesso dalla legge è permesso a colui che da essa ne riceve l'incarico. Ora, la legge permette di uccidere l'adultera come qualsiasi persona rea di morte. E poiché la legge incarica il marito di uccidere la moglie sorpresa in flagrante adulterio, è chiaro che egli può ucciderla.

3. Il marito ha sulla moglie adultera un potere superiore che sul suo complice. Eppure se un marito percuote un chierico sorpreso con la propria moglie non è scomunicato. Dunque è evidente che può uccidere la propria moglie colta in atto di adulterio.

4. Un marito è tenuto a correggere la propria moglie. Ma la correzione esige anche il giusto castigo. Perciò essendo la morte il giusto castigo dell'adulterio, che è un delitto capitale, è chiaro che al marito è lecito uccidere la propria moglie adultera.

IN CONTRARIO: 1. Nel testo delle Sentenze si legge: "La Chiesa di Dio, che non è mai tenuta a seguire le leggi del mondo, non ha altra spada che quella spirituale". Per colui quindi che vuole appartenere alla Chiesa non è lecito servirsi di quella legge che permette l'uxoricidio.

2. Marito e moglie vanno giudicati alla pari. Ora, non è lecito alla moglie uccidere il marito sorpreso in flagrante adulterio. Dunque neppure al marito è lecito uccidere la moglie.

RISPONDO: L'uccisione della propria moglie può avvenire in due modi. Primo, mediante il ricorso al tribunale civile. E allora non c'è dubbio che il marito può, senza peccato, accusare davanti al giudice civile la propria moglie adultera, se è mosso dallo zelo per la giustizia e non dal livore della vendetta o dalla passione dell'odio, e chiedere la pena di morte stabilita dalla legge: allo stesso modo che è lecito accusare una persona qualsiasi [rea] di omicidio o di un altro delitto. Tale accusa invece non può farsi davanti a un tribunale ecclesiastico; perché la Chiesa non ha la spada materiale, come dice il Libro delle Sentenze.
Secondo, uccidendola personalmente, senza ricorrere al tribunale. E allora ucciderla fuori dell'atto di adulterio, non è permesso né dalle leggi civili, né da quelle della coscienza, per quanto uno sia certo della sua colpevolezza. — Invece la legge civile considera come lecito che si uccida la moglie sorpresa in flagrante, non già facendone un comando, bensì lasciando impunito tale omicidio, per la violenza massima della passione che spinge l'uomo in tal caso a uccidere la moglie. Ma la Chiesa per questo non si sente legata dalle leggi umane, così da giudicare l'uxoricida immune dal reato della pena eterna, o dalle pene da infliggere dal tribunale ecclesiastico, per il fatto che non è considerato reo dal giudice civile. Perciò in nessun caso è lecito al marito uccidere la moglie di propria autorità.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La legge ha affidato il compito d'infliggere quel castigo non a persone private, ma a persone pubbliche appositamente incaricate. Il marito invece non è giudice della propria moglie. Quindi non può ucciderla, ma accusarla davanti al giudice.

2. La legge civile non concede al marito di uccidere la moglie facendogliene un comando: poiché allora egli non peccherebbe, come non pecca il boia che uccide il brigante condannato a morte. Ma lo tollera, lasciandolo impunito. Anzi la legge ha posto delle condizioni, adatte a trattenere l'uomo dall'uxoricidio.

3. Ciò non dimostra che la cosa sia lecita in senso assoluto; ma che è immune da un dato castigo, qual è appunto la scomunica.

4. Ci sono due tipi di società: quella domestica, costituita dalla famiglia; e quella politica, costituita dalla città o dal regno. Ora, chi è a capo di quest'ultima, come il re o il giudice, ha il potere d'infliggere castighi atti a correggere e a eliminare le persone, per epurare la società da cui è incaricato. Ma chi presiede al primo tipo di società, cioè il padre di famiglia, non può infliggere che dei castighi correzionali, i quali mirano esclusivamente all'emenda del colpevole. La pena di morte invece passa questi limiti. Perciò il marito, che ha sulla moglie un dominio di questo genere, non ha il potere di ucciderla, ma di castigarla in altre maniere.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > L’uxoricidio > Se l'uxoricidio sia un impedimento matrimoniale


Supplemento
Questione 60
Articolo 2

SEMBRA che l'uxoricidio non sia un impedimento matrimoniale.
Infatti:
1. L'adulterio si oppone più direttamente al matrimonio dell'omicidio. Ma l'adulterio non è un impedimento per il matrimonio. Dunque non lo è neppure l'uxoricidio.

2. È un peccato più grave uccidere la propria madre che uccidere la moglie; poiché non è mai lecito percuotere la mamma, mentre è lecito percuotere la moglie. Ma il matricidio non impedisce il matrimonio. Quindi neppure l'uxoricidio.

3. Chi per l'adulterio uccide la moglie di un altro, pecca più gravemente di chi uccide per questo la propria moglie; perché l'incentivo passionale è minore, e non gli compete direttamente il dovere di correggerla. Eppure chi uccide la moglie di un altro non contrae un impedimento matrimoniale. Dunque neppure chi uccide la propria moglie.

4. Togliendo la causa si elimina anche l'effetto. Ora, il peccato di omicidio si può togliere con la penitenza. Quindi anche l'impedimento matrimoniale che ne deriva. Sembra perciò che, dopo aver fatto penitenza, all'uxoricida sia concesso di contrarre matrimonio.

IN CONTRARIO: 1. Nei canoni si legge; "Gli uccisori delle proprie mogli devono farne penitenza, ed essere esclusi per sempre dal matrimonio".

2. Uno dev'essere punito in quello in cui pecca. Ma l'uxoricida pecca contro il matrimonio. Dunque dev'esser punito con la privazione di esso.

RISPONDO: Per legge ecclesiastica l'uxoricidio è un impedimento matrimoniale. Ma in certi casi è un impedimento, però non dirimente: come quando un marito uccide la moglie per l'adulterio, oppure in un impeto di sdegno. Tuttavia quando si teme per la sua continenza, la Chiesa può dispensare con lui, concedendogli di sposarsi lecitamente.
Talora invece l'impedimento annulla anche il matrimonio contratto: come quando uno uccide la moglie per sposarne un'altra con la quale ha commesso adulterio. Allora egli è reso del tutto inabile a codesto matrimonio, e se l'avesse sposata, il matrimonio dev'essere considerato nullo. Tuttavia l'uxoricida non diviene del tutto inabile a sposarsi con altre donne. Quindi, se si sposa con un'altra, sebbene pecchi disobbedendo a una disposizione della Chiesa, tuttavia il matrimonio per questo non va considerato nullo.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'omicidio e l'adulterio in certi casi sono impedimenti dirimenti del matrimonio; e l'abbiamo visto qui a proposito dell'uxoricidio, e prima ancora a proposito dell'adulterio.
Però si può anche notare che l'uxoricidio è contro l'essenza del matrimonio, mentre l'adulterio è contro la fedeltà coniugale. Quindi l'adulterio non è più incompatibile col matrimonio dell'uxoricidio. Perciò l'argomento parte da un falso presupposto.

2. Assolutamente parlando è un peccato più grave uccidere la madre che uccidere la moglie, ed è maggiormente contro natura; perché l'uomo ha un rispetto naturale per sua madre. Egli perciò è meno incline a uccidere la madre, e più portato a uccidere la moglie. E proprio per frenare questa propensione la Chiesa interdice il matrimonio agli uxoricidi.

3. L'omicida suddetto non pecca contro il [proprio] matrimonio, come invece fa colui che uccide la propria moglie. Perciò l'argomento non regge.

4. Non è necessario che eliminata la colpa sia condonata ogni pena: il che è evidente nel caso dell'irregolarità. Infatti la penitenza non restituisce la pristina dignità, sebbene possa restituire, come abbiamo visto, il precedente stato di grazia.

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