Sup, 46

Terza parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il consenso seguito dal giuramento o dall'atto coniugale


Supplemento
Questione 46
Proemio

C'è ora da considerare il consenso accompagnato dal giuramento, o dall'atto coniugale.
Sull'argomento si pongono due quesiti:

1. Se il giuramento che accompagna il consenso esplicito a future nozze produca il matrimonio;
2. Se lo produce l'atto coniugale che segue un tale consenso.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il consenso seguito dal giuramento o dall'atto coniugale > Se il giuramento aggiunto alla promessa di sposare causi il matrimonio


Supplemento
Questione 46
Articolo 1

SEMBRA che il giuramento aggiunto alla promessa di sposare causi il matrimonio. Infatti:
1. Nessuno può obbligarsi ad agire contro la legge divina, poiché sta scritto: "Mantieni al Signore i tuoi giuramenti". Quindi per nessun obbligo successivo uno può esimersi dalla fedeltà al giuramento fatto in precedenza. Perciò se, dopo la promessa giurata di sposare una donna, uno ne sposa un'altra esprimendosi al presente, sembra che debba stare ugualmente al giuramento precedente. Ma questo non avverrebbe se con tale giuramento non fosse avvenuto il matrimonio. Dunque il giuramento aggiunto alla promessa giurata produce il matrimonio.

2. La veracità di Dio è superiore alla veracità dell'uomo. Ora, col giuramento una cosa viene confermata dalla veracità di Dio. E poiché le parole che esprimono il consenso matrimoniale come impegno presente, nelle quali c'è la sola veracità umana, producono il matrimonio; a più forte ragione possono produrlo le parole di promessa per il futuro confermate col giuramento.

3. Secondo l'Apostolo, "il giuramento come garanzia è fine di ogni controversia". Perciò almeno in giudizio si deve stare più al giuramento che alle semplici parole. Quindi se uno ha dato il suo consenso a una donna, sposandola senza giuramento, dopo aver fatto la promessa giurata a un'altra, è chiaro che devo essere obbligato dal giudizio della Chiesa a stare con quest'ultima e non con la prima.

4. La semplice promessa ha per effetto gli sponsali. Ma il giuramento aggiunge qualche cosa. E quindi fa più degli sponsali. Ora, al di là degli sponsali non c'è che il matrimonio. Dunque la promessa giurata produce il matrimonio.

IN CONTRARIO: 1. Ciò che è futuro non esiste ancora. Ma il giuramento aggiunto a una promessa per il futuro, non toglie che si tratti di un consenso futuro. Perciò il matrimonio non esiste.

2. Quando un matrimonio è compiuto, non si richiede un altro consenso per il matrimonio. Invece dopo il giuramento suddetto si richiede un altro consenso che produca il matrimonio: altrimenti sarebbe inutile giurare che esso seguirà nel futuro. Esso quindi non causa il matrimonio.

RISPONDO: Il giuramento serve a confermare ciò che si dice. Perciò esso conferma solo ciò che viene espresso dalle parole, ne muta il loro significato. Quindi siccome le parole di promessa per il futuro nel loro stesso significato non costituiscono il matrimonio, poiché ciò che viene promesso come futuro ancora non viene prodotto; anche se interviene il giuramento, il matrimonio non è compiuto, come nota il Maestro delle Sentenze.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La legge divina comanda di mantenere i giuramenti leciti, non già quelli illeciti. Quindi se un obbligo successivo al giuramento lo rende illecito, non disubbidisce alla legge divina chi non osserva il giuramento fatto in precedenza. È proprio questo che avviene nel caso nostro. Infatti il giuramento diviene illecito se è illecita la promessa. Ora, non è lecita la promessa della roba altrui. Dunque il consenso matrimoniale dato al presente, con il quale uno trasferisce a un'altra donna il dominio sul proprio corpo, rende illecito mantenere il giuramento precedente, che prima era lecito.

2. La veracità divina è efficacissima per confermare esattamente l'affermazione cui si applica.

3. È così risolta anche la terza difficoltà.

4. Il giuramento aggiunge qualche cosa non già producendo un obbligo nuovo, ma confermando quello già assunto. E quindi pecca più gravemente chi lo trasgredisce.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il consenso seguito dal giuramento o dall'atto coniugale > Se l'atto coniugale, compiuto dopo la promessa di nozze, causi il matrimonio


Supplemento
Questione 46
Articolo 2

SEMBRA che l'atto coniugale compiuto dopo la promessa di nozze causi il matrimonio. Infatti;
1. Consentire con i fatti è più che consentire a parole. Ma chi compie l'atto coniugale consente col fatto alla promessa precedente. Dunque in tal modo il matrimonio viene contratto più che se fosse stato espresso il consenso matrimoniale con le parole.

2. A causare il matrimonio non è soltanto il consenso espresso, ma anche quello interpretativo. Ma nessun indizio può indicare il consenso meglio della copula carnale. Quindi quest'ultima dà compimento al matrimonio.

3. Ogni rapporto sessuale estraneo al matrimonio è peccato. Invece la donna che compie l'atto coniugale col fidanzato non sembra che faccia peccato. Dunque con quell'atto viene causato il matrimonio.

4. "Il peccato non può essere rimesso senza la restituzione". Ma uno non può fare restituzione alcuna alla donna che ha deflorato con la prospettiva del matrimonio, se non sposandola. Quindi anche se dopo la copula carnale avesse contratto matrimonio con un'altra, sarebbe tenuto a riunirsi con la prima. Perciò l'atto coniugale, dopo la promessa di nozze, causa il matrimonio.

IN CONTRARIO: 1. Il Papa S. Niccolò I dichiara: "Se nelle nozze manca il consenso, tutto il resto, compresi i rapporti sessuali, non valgono nulla".

2. Ciò che è posteriore a una cosa non può causarla. Ora, l'atto coniugale segue il matrimonio. Dunque non può causarlo.

RISPONDO: Si può parlare del matrimonio in due maniere. Primo, dal punto di vista della coscienza. E sotto quest'aspetto l'atto coniugale non può produrre realmente il matrimonio che era stato preceduto dalla promessa esplicita di nozze, se manca il consenso interiore: poiché le stesse parole che lo esprimono non basterebbero a produrlo, se mancasse detto consenso.
Secondo, dal punto di vista della legge ecclesiastica. E poiché nel giudizio esterno si giudica "da ciò che apparisce esternamente", non essendovi nulla che esprima maggiormente il consenso dell'atto coniugale, secondo la legge della Chiesa la copula carnale successiva al fidanzamento si considera che causi il matrimonio, a meno che non risultino segni evidenti d'inganno o di frode.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Chi compie l'atto coniugale consente col fatto alla copula carnale; ma non consente al matrimonio, se non secondo l'interpretazione della legge.

2. L'interpretazione suddetta non muta la realtà delle cose, ma il giudizio che se ne da secondo l'esterno.

3. La fidanzata che compie l'atto coniugale col futuro sposo, credendo che voglia dar compimento al matrimonio è scusata dal peccato: a meno che la frode non apparisca da segni evidenti, p. es., dall'eccessiva distanza di condizione, o per la nobiltà o per gli averi, oppure per altri segni evidenti. L'uomo però fa peccato, e di fornicazione, e, peggio ancora, di frode.

4. In tal caso il fidanzato, prima di sposarne un'altra, è tenuto a sposare la donna deflorata, se di uguale condizione, o di condizione superiore. Se invece ha già sposato un'altra, non è più in grado di soddisfare il suo obbligo. E quindi basta che provveda perché possa sposarsi. Anzi, secondo alcuni non è tenuto neppure a questo, se lo sposo è di condizione troppo superiore, oppure c'era qualche segno evidente della frode: poiché in tal caso si può presumere che la fidanzata non fu ingannata, ma che finse d’ingannarsi.

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