Sup, 45

Terza parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il consenso matrimoniale


Supplemento
Questione 45
Proemio

Passiamo ora a parlare del consenso. In proposito prima considereremo il consenso in se medesimo; secondo, il consenso confermato col giuramento o con l'atto matrimoniale; terzo, il consenso coatto e quello condizionato; quarto, l'oggetto del consenso.
Sul primo argomento si pongono cinque quesiti:

1. Se il consenso sia la causa efficiente del matrimonio;
2. Se sia necessario esprimerlo a parole;
3. Se il consenso in forma di promessa per il futuro costituisca il matrimonio;
4. Se il consenso a parole, senza quello inferiore, basti a produrre il matrimonio;
5. Se il consenso dato in segreto come di cosa presente basti a contrarre il matrimonio.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il consenso matrimoniale > Se il consenso sia la causa efficiente del matrimonio


Supplemento
Questione 45
Articolo 1

SEMBRA che il consenso non sia la causa efficiente del matrimonio. Infatti:
1. I sacramenti non derivano dalla volontà umana, ma dall'istituzione divina. Ora, il consenso dipende dalla nostra volontà. Esso quindi non può essere causa del matrimonio come di nessun altro sacramento.

2. Una cosa non può essere causa di se stessa. Ma il matrimonio s'identifica con il consenso; poiché il consenso matrimoniale sta a significare l'unione di Cristo con la Chiesa. Dunque il consenso non è la causa del matrimonio.

3. Una data cosa deve avere un'unica causa. Ora, il matrimonio tra due persone è unico, come abbiamo visto sopra. I consensi dei due invece sono diversi, sia per il soggetto che per l'oggetto; poiché una parte acconsente al marito, l'altra alla moglie. Perciò il mutuo consenso non è la causa del matrimonio.

IN CONTRARIO: 1. Il Crisostomo afferma: "Il matrimonio non è prodotto dal coito, ma dal volere".

2. Uno non consegue un diritto su ciò di cui un altro può disporre liberamente, se non per il consenso di quest'ultimo. Ora col matrimonio entrambi i contraenti acquistano il diritto sul corpo dell'altro, come insegna S. Paolo, mentre prima ognuno ne poteva disporre liberamente. Dunque il consenso produce il matrimonio.

RISPONDO: Tutti i sacramenti producono un effetto spirituale mediante un atto materiale che lo significa: così nel battesimo si produce un'abluzione interiore spirituale mediante un'abluzione corporale. E poiché nel matrimonio si ha un'unione spirituale, in quanto è un sacramento; e un'unione materiale in quanto è un istituto naturale e sociale; è necessario che per la virtù divina diventi spirituale mediante qualche cosa di materiale. Perciò, siccome le combinazioni dei contratti di ordine materiale si fanno col mutuo consenso, è necessario che ciò avvenga anche per l'unione matrimoniale.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La prima causa dei sacramenti è "la virtù divina, che con essi opera la salvezza": ma le cause seconde strumentali sono gli atti esterni che hanno efficacia dall'istituzione divina. Ed è così appunto che il consenso è causa del matrimonio.

2. Il matrimonio non è il consenso medesimo, bensì l'unione di due esseri ordinati a un unico scopo, come sopra abbiamo visto, prodotta dal consenso. Né, propriamente parlando, il consenso significa l'unione di Cristo con la Chiesa: ma l'atto del suo volere che ha determinato tale unione.

3. Come è unico il matrimonio per l'unicità dello scopo dell'unione coniugale, sebbene siano due i contraenti; così è unico il consenso per l'oggetto cui si consente, che poi è l'oggetto di tale unione, sebbene siano al plurale i consensi da parte dei contraenti.
Né da parte della donna il consenso cade sul marito, ma sull'unione col marito; così pure il consenso dell'uomo cade sull'unione con la moglie.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il consenso matrimoniale > Se sia necessario esprimere il consenso con la parola


Supplemento
Questione 45
Articolo 2

SEMBRA che non sia necessario esprimere il consenso con la parola. Infatti:
1. Col matrimonio, come con il voto, un uomo si costituisce sotto il potere di un altro. Ma il voto obbliga rispetto a Dio anche se non è espresso a parole. Quindi anche il consenso crea l'obbligazione del matrimonio, anche se non è espresso con la parola.

2. Il matrimonio può contrarsi anche tra persone incapaci di esprimere reciprocamente a parole il loro consenso, o perché mute, o perché di lingua diversa. Dunque l'espressione verbale del consenso non e richiesta nel matrimonio.

3. Se per una causa qualsiasi si omette ciò che è essenziale a un sacramento, questo non si produce. Ma in qualche caso si ha il matrimonio senza parole di consenso: come quando la fanciulla tace per pudore, mentre i genitori la consegnano allo sposo. Perciò le parole di consenso non sono necessarie per il matrimonio.

IN CONTRARIO: 1. Il matrimonio è un sacramento. Ora, in ogni sacramento si richiede un segno sensibile. Dunque anche nel matrimonio. E quindi si richiedono almeno delle parole che esprimano sensibilmente il consenso.

2. Il matrimonio e un contratto tra l'uomo e la donna. Ma in ogni contratto ci deve essere l'espressione verbale del consenso reciproco. Perciò nel matrimonio deve esserci il consenso espresso con la parola.

RISPONDO: Come abbiamo già spiegato, l'unione coniugale si concepisce alla maniera dei contratti di cose materiali. E poiché tali contratti non possono farsi, senza che i contraenti esprimano reciprocamente a parole la propria volontà, è necessario che il consenso matrimoniale venga espresso oralmente: e tale espressione verbale sta al matrimonio come il lavacro esterno al battesimo.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. L'obbligazione del voto non è sacramentale, ma solo spirituale. Perciò non è necessario, per obbligare, che si faccia come i contratti di cose materiali, come invece avviene nel matrimonio.

2. Sebbene quei contraenti non possano esprimere a parole il loro volere, possono però esprimerlo con i segni di capo. E questi sostituiscono le parole.

3. Come dice Ugo da S. Vittore, "gli sposi devono consentire allo spontaneo dono reciproco: il che si considera avvenuto, se alle nozze non mostrano di dissentire". Ecco perché in quel caso le parole dei genitori si considerano come se fossero della fanciulla: e la prova sufficiente di questo è il fatto che essa non contraddice.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il consenso matrimoniale > Se il consenso espresso in forma di promessa basti a costituire il matrimonio


Supplemento
Questione 45
Articolo 3

SEMBRA che il consenso espresso in forma di promessa produca il matrimonio. Infatti:
1. Il presente sta al presente come il futuro sta al futuro. Ora, il consenso maritale dato al presente costituisce il matrimonio come cosa presente. Dunque il consenso dato al futuro costituisce il matrimonio come futuro.

2. Nel matrimonio si contrae un legame con parole che esprimono il consenso come in altri contratti civili. Ma negli altri contratti non ha importanza che l'espressione verbale del consenso sia al presente, o al futuro. Perciò non c'è differenza neppure nel matrimonio.

3. Con i voti religiosi l'uomo contrae un matrimonio spirituale con Dio. Ma i voti religiosi vengono espressi come promesse, eppure obbligano. Quindi anche la promessa di matrimonio può produrre il vincolo coniugale.

IN CONTRARIO: 1. Chi dà il consenso al futuro matrimonio con una donna e poi lo dà al presente sposando un'altra, a norma delle leggi deve considerare moglie la seconda. Ma questo non avverrebbe, se il consenso espresso come promessa per il futuro producesse il matrimonio: poiché finché esiste il matrimonio con una non si può sposare un'altra. Dunque il consenso espresso in forma di promessa non costituisce il matrimonio.

2. Chi promette di fare una cosa non per questo la compie. Ora, chi da il consenso al futuro promette di contrarre matrimonio con quella data persona. Quindi ancora non lo contrae.

RISPONDO: Le cause o formule sacramentali producono mentre significano: cosicché "producono ciò che significano". Ora, quando uno esprime il proprio consenso con parole al futuro, non vuol significare che sta facendo il matrimonio, ma che promette di farlo. Perciò tale manifestazione del consenso non produce il matrimonio, bensì il fidanzamento, cui si dà il nome di sponsali.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Quando il consenso è espresso al presente, sono presenti le parole e al presente si consente per il medesimo tempo. Invece quando il consenso viene espresso al futuro, le parole sono presenti, ma si consente per il futuro. E quindi non per il medesimo tempo. Perciò il paragone non regge.

2. Anche negli altri contratti, espressi in forma di promessa, non si trasferisce il potere sulle proprie sostanze quando si usa il futuro, come nell'espressione: Ti darò; ma solo quando si usa il presente.

3. Nella professione religiosa i voti esprimono al futuro gli atti del matrimonio spirituale, come l'obbedienza o l'osservanza della regola: non già il matrimonio spirituale in se stesso. Se invece si fa voto di contrarre in futuro questo matrimonio spirituale, allora tale matrimonio non si produce: poiché in tal caso uno non diventa religioso per questo, ma promette di diventarlo in avvenire.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il consenso matrimoniale > Se le espressioni di consenso, anche verbali, costituiscano il matrimonio, quando manca il consenso interiore


Supplemento
Questione 45
Articolo 4

SEMBRA che le espressioni di consenso, anche verbali, costituiscano il matrimonio, pur mancando il consenso interiore. Infatti:
1. A norma di diritto, "la frode e l'inganno non devono mai favorire chi li commette". Ma chi esprime a parole un consenso che non ha nel cuore commette un inganno. Perciò questo non deve servirgli per rendersi libero dal vincolo coniugale.

2. Il consenso interiore di un altro non si può conoscere, se non mediante le parole che lo esprimono. Quindi se tali espressioni non bastassero, e si richiedesse il consenso interiore, allora nessuno dei due coniugi potrebbe sapere se l'altro è il suo vero coniuge. Cosicché egli commetterebbe fornicazione ogni volta che usa del matrimonio.

3. Quando è provato che uno si è sposato con una donna esprimendosi al presente, costui è costretto sotto pena di scomunica a considerarla per moglie, sebbene dica di non aver dato il consenso interiore, anche se poi avesse contratto matrimonio con un'altra, esprimendo a parole il consenso interiore. Ma questo non avverrebbe, se nel matrimonio si richiedesse l'interiore consenso. Questo quindi non si richiede.

IN CONTRARIO: 1. Innocenzo III, parlando in una decretale di questo problema, afferma: "Senza consenso tutte le altre cose non bastano a produrre il vincolo coniugale".

2. L'intenzione è richiesta in tutti i sacramenti. Ma chi non consente col cuore non ha l'intenzione di contrarre matrimonio. Dunque il matrimonio non sussiste.

RISPONDO: Come abbiamo già notato, l'assenso verbale sta a questo sacramento come l'abluzione esterna sta al battesimo. Perciò, come non è battezzato chi ricevesse l'abluzione esterna, senza avere l'intenzione di ricevere il sacramento, ma per giuoco o per inganno; così non contrae matrimonio chi nell'esprimerlo a parole non dà il consenso interiore.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Nel caso ai devono distinguere due cose: il difetto di consenso, che in coscienza vale per considerarsi liberi dal vincolo matrimoniale, sebbene non valga in foro esterno di fronte alla Chiesa, in cui si giudica secondo le testimonianze allegate; e l'inganno espresso con parole, che non viene scusato né in foro interno, né in foro esterno, poiché in entrambi viene giudicato degno di punizione.

2. Se da parte di un contraente manca il consenso interiore, il matrimonio non esiste neppure dall'altra parte: poiché il matrimonio risulta dall'unione reciproca. Tuttavia si deve credere che non ci sia inganno, se non appariscono segni evidenti: poiché di chiunque si deve presumere l'onestà se non ci sono prove in contrario. Perciò chi ha agito senza inganno viene dall'ignoranza scusato dal peccato.

3. Nel caso indicato la Chiesa costringe il contraente doloso a stare con la prima moglie, perché giudica "dalle apparenze esterne": ne c'è per questo un errore di giustizia, ma solo di fatto.
Però il responsabile deve piuttosto affrontare la scomunica che avere rapporti coniugali con la prima moglie; oppure deve esulare in terre lontane.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il consenso matrimoniale > Se per fare il matrimonio basti il consenso verbale al presente dato di nascosto


Supplemento
Questione 45
Articolo 5

SEMBRA che per fare il matrimonio non basti il consenso verbale al presente, dato di nascosto;
infatti:
1. Ciò che è sotto il dominio di una persona non viene trasferito sotto il dominio di un'altra se non per il consenso della prima.
Ma la fanciulla è sotto il dominio di suo padre. Perciò non può passare sotto il dominio del marito, se non col consenso del padre. Quindi se il consenso matrimoniale viene dato di nascosto, anche se espresso al presente, il matrimonio non sussiste.

2. Nel matrimonio i nostri atti sono necessari al sacramento come nella confessione. Ma il sacramento della penitenza non si produce se non mediante i ministri della Chiesa, che sono i dispensatori dei sacramenti. Dunque neppure il matrimonio può avvenire di nascosto, senza la benedizione del sacerdote.

3. Il battesimo, potendosi ricevere pubblicamente e di nascosto, dalla Chiesa non è proibito che si riceva di nascosto. Invece la Chiesa proibisce i matrimoni clandestini. Quindi essi non si possono fare di nascosto.

4. La Chiesa ha proibito che si contraggano matrimoni tra i parenti di secondo grado. Allo stesso modo ha proibito i matrimoni clandestini. Dunque essi non possono essere veri matrimoni.

IN CONTRARIO: 1. Posta la causa si pone anche l'effetto. Ma la causa efficiente del matrimonio è il consenso matrimoniale espresso al presente. Quindi, o che esso si dia in pubblico o di nascosto, il matrimonio segue ugualmente.

2. Quando alla debita materia si aggiunge la debita forma, il sacramento si produce. Ma nel matrimonio occulto viene osservata la debita forma, poiché ci sono le parole che esprimono il consenso richiesto; e c'è la debita materia, perché ai tratta di persone legittime. Dunque si ha allora un vero matrimonio.

RISPONDO: Nel matrimonio come negli altri sacramenti ci sono delle formalità essenziali, la cui omissione rende nullo il sacramento; e ce ne sono altre che appartengono alla solennità del sacramento, omettendo le quali ai compie un vero sacramento, sebbene chi le omette faccia peccato. Così il consenso espresso verbalmente al presente tra persone capaci di contrario, produce il matrimonio. Poiché queste due cose sono essenziali al sacramento: mentre tutte le altre ne formano la solennità, essendo fatte per renderlo più conveniente e decoroso. Perciò se si omettono, si ha un vero matrimonio; sebbene i contraenti pecchino, a meno che non ne siano scusati per un giusto motivo.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La ragazza non è sotto il dominio del padre come una schiava, così da non avere il dominio sul proprio corpo, ma come una figlia da educare. Perciò in quanto è libera, essa può sottomettersi al dominio di un altro, senza il consenso di suo padre: come del resto un giovane, o una ragazza, può entrare nella vita religiosa, senza il consenso dei genitori, essendo una persona libera.

2. Sebbene i nostri atti nella confessione siano essenziali al sacramento, tuttavia non sono sufficienti per ottenere l'effetto immediato, che è l'assoluzione dei peccati: è necessario quindi che per produrre il sacramento intervenga l'atto del sacerdote. Invece nel matrimonio gli atti personali sono causa sufficiente per produrre l'effetto immediato, che è il vincolo coniugale: poiché chiunque è arbitro di se stesso può obbligarsi con un'altra persona. Perciò la benedizione del sacerdote non è richiesta nel matrimonio come formalità essenziale del sacramento.

3. È proibito anche ricevere il battesimo da chi non è sacerdote, se non si tratta di un caso di necessità. Ora, il matrimonio non è un sacramento di stretta necessità. Perciò il paragone non regge.
Ma i matrimoni clandestini sono proibiti per i gravi inconvenienti che facilmente ne derivano. Spesso infatti in codesti atti c'è l'inganno; e si passa di frequente ad altre nozze, pentendosi di quelle fatte senza ponderazione. E dopo tutti questi matrimoni hanno qualche cosa di indecente.

4. I matrimoni clandestini non sono proibiti perché contrari a ciò che è essenziale al matrimonio, come invece sono proibiti i matrimoni tra persone non legittime, che non sono materia adatta per questo sacramento. Perciò il paragone non regge.

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