Sup, 43

Terza parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il fidanzamento


Supplemento
Questione 43
Proemio

Passiamo così a considerare il matrimonio direttamente in se stesso. E in primo luogo esamineremo gli sponsali; secondo, la definizione del matrimonio; terzo, la sua causa efficiente; quarto, i suoi beni; quinto, i suoi impedimenti; sesto, le seconde nozze; settimo, cose connesse col matrimonio.
A proposito del fidanzamento si pongono tre quesiti:

1. Che cosa siano gli sponsali;
2. Chi può contrarli;
3. Se si possa rompere il fidanzamento.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il fidanzamento > Se gli sponsali siano ben definiti come "promessa di futuro matrimonio"


Supplemento
Questione 43
Articolo 1

SEMBRA che gli sponsali non siano ben definiti, secondo le parole del Papa S. Niccolò I, come "promessa di futuro matrimonio". Infatti:
1. S. Isidoro ha scritto che uno è "sposo non perché promette, ma perché s'impegna e offre garanzie". Ora, uno si dice sposo dagli sponsali. Dunque gli sponsali non sono "una promessa".

2. Chiunque promette una cosa deve essere costretto a mantenerla. Ma quelli che hanno contratto gli sponsali della Chiesa non vengono obbligati al matrimonio. Quindi gli sponsali non sono "una promessa".

3. Talora gli sponsali sono accompagnati non soltanto dalla promessa, ma anche dal giuramento e da qualche pegno. Perciò non devono definirsi solo come promessa.

4. Il matrimonio deve essere libero e incondizionato. Invece gli sponsali talora sono legati a qualche condizione, e persino a obbligazioni in danaro. Quindi non è giusto definirli "promessa di matrimonio".

5. S. Giacomo biasima le promesse di cose future. Ora, nei sacramenti non ci deve essere niente di biasimevole. Dunque non si devono fare promesse "di futuro matrimonio".

6. La denominazione di sposo deriva solo dagli sponsali. Ma, stando al testo delle Sentenze, qualcuno è denominato sposo dalle nozze presenti. Perciò gli sponsali non sempre sono "promesse di futuro matrimonio".

RISPONDO: Il dichiarato consenso all'unione coniugale per il futuro costituisce non il matrimonio, ma la promessa di matrimonio. E tale promessa va sotto il nome di sponsali, dal verbo latino spondere, come spiega S. Isidoro: "poiché prima che usassero le pubblicazioni di matrimonio, si davano delle garanzie, con le quali s'impegnavano reciprocamente al matrimonio, e si presentavano dei mallevadori".
Tale promessa può farsi in due maniere: in modo assoluto, e sotto condizione. In modo assoluto può farsi in quattro maniere. Primo, con la semplice promessa, come quando si dice: "Io ti prenderò in isposa", o viceversa. Secondo, offrendo pegni di sponsali, cioè danaro o altre cose di valore. Terzo, con l'anello di fidanzamento. Quarto, mediante il fidanzamento.
Se poi tale promessa è sotto condizione, bisogna distinguere. Perché, o questa condizione è onesta, come quando si dice, p. es.: "Ti sposerò se i genitori consentono"; e allora la promessa tiene avverandosi la condizione, altrimenti non tiene. — Oppure è disonesta, e ciò può avvenire in due modi. Poiché può essere contraria ai beni del matrimonio, come quando si dice: "Ti sposerò, se mi procurerai il veleno per rendermi sterile"; e allora il fidanzamento è nullo. Oppure non è contraria ai beni del matrimonio, come quando, p. es., si dicesse: "Ti sposerò, se mi aiuterai a rubare"; e allora la promessa tiene, eliminando però la condizione.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Le garanzie o i doni reciproci dei fidanzati sono una conferma della promessa. E quindi si riducono alla promessa.

2. Con tale promessa i fidanzati si impegnano reciprocamente a sposarsi: cosicché pecca mortalmente chi non sta alla promessa, senza che capiti un impedimento. E in tal caso la Chiesa costringe, infliggendo una penitenza per il peccato. Però non c'è costrizione in foro esterno; perché "i matrimoni fatti a forza per lo più vanno a finir male". — Purché però non ci sia stato il giuramento. Che allora bisogna costringere, secondo certi autori. Altri però non sono del parere, per il motivo accennato: specialmente se si temesse l'uxoricidio.

3. Le altre cose che l'accompagnano non servono che a confermare la promessa. Perciò gli sponsali altro non sono che una promessa.

4. Le condizioni apposte non compromettono la libertà del matrimonio. Poiché se sono disoneste vanno eliminate. Se invece sono oneste: o si tratta di un bene morale, come quando si dice: "Ti sposerò, se sono contenti i genitori"; e tale condizione non toglie la libertà degli sponsali, ma ne accresce la bontà; oppure si tratta di un bene utile, come nel caso che si dicesse: "Mi sposerò con te, se mi darai tanto"; e allora la condizione non equivale a vendere il consenso del matrimonio, bensì la promessa della dote; e quindi il matrimonio non perde la sua libertà.
Talora la condizione pecuniaria equivale a un'ammenda. E allora tale condizione non tiene, perché i matrimoni devono essere liberi; e neppure si può esigere tale ammenda da chi si rifiuta di contrarre il matrimonio.

5. S. Giacomo non intende proibire in modo assoluto che si facciano delle promesse per il futuro; ma che non si facciano facendo affidamento sulla propria vita. Egli infatti insegna a mettere la condizione: "Se Dio vorrà". E questa va sottintesa, anche se non si esprime a parole.

6. Nel matrimonio possiamo considerare il vincolo e l'atto coniugale. Cosicché uno può chiamarsi sposo per l'impegno relativo al primo in forza degli sponsali che si contraggono con formula al futuro. E può così chiamarsi per l'impegno relativo al secondo, quando si è contratto il matrimonio con formula al presente; poiché in tal modo s'impegna in rapporto all'atto del matrimonio. — Tuttavia gli sponsali derivano propriamente dal primo di questi impegni, e sono come dei sacramentali che fanno parte del matrimonio, come gli esorcismi per il battesimo.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il fidanzamento > Se per contrarre gli sponsali sia ben determinata l'età di sette anni


Supplemento
Questione 43
Articolo 2

SEMBRA che per contrarre gli sponsali non sia ben determinata l'età di sette anni. Infatti:
1. Un contratto che può essere stipulato da altri non richiede l'età della discrezione in quelli per i quali viene stipulato. Ora, gli sponsali possono essere fatti dai genitori all'insaputa dei due futuri sposi. Dunque possono esser stipulati tanto prima che dopo i sette anni.

2. Per contrarre gli sponsali si richiede un certo uso di ragione, come si richiede per commettere peccato mortale. Ebbene, S. Gregorio racconta che un bambino [di cinque anni] fu colpito con la morte improvvisa per una bestemmia. Quindi si possono contrarre gli sponsali prima di sette anni.

3. Gli sponsali sono ordinati al matrimonio. Ma per il matrimonio non viene determinata la stessa età per la fanciulla e per il ragazzo. Perciò neppure negli sponsali andava determinata per entrambi la stessa età di sette anni.

4. Uno può contrarre gli sponsali dal momento che può sentire l'attrattiva per il matrimonio. Ora, i segni di tale attrattiva spesso appariscono nei bambini prima dei sette anni. Dunque essi possono contrarre gli sponsali prima di codesta età.

5. Se qualche coppia contrae gli sponsali prima dei sette anni, e dopo il settimo anno, ma prima della pubertà, contrae impegnandosi al presente, si deve far conto che sussista tra i due un fidanzamento. Ma questo non dipende dal secondo contratto: perché allora non intendono di contrarre il fidanzamento, ma il matrimonio. Dunque dipende dal primo. E quindi si possono contrarre gli sponsali prima dei sette anni.

6. Nelle imprese compiute comunemente in più persone il difetto dell'una viene supplito dall'altra; come quando, p, es., si trascina insieme un battello. Ma gli sponsali sono un'azione fatta in comune dai contraenti. Quindi, se l'uno è adulto può contrarre gli sponsali con una bambina inferiore ai sette anni; poiché il tempo che manca a lei sopravanza all'altro.

7. Se una coppia contrae le nozze con formula al presente vicino all'età puberale, ma non ancora raggiunta, il contratto si considera un vero matrimonio. Perciò, per lo stesso motivo, se si contraggono nozze con formula al futuro prima dei sette anni, purché sia vicino quel termine, gli sponsali dovranno considerarsi validi.

RISPONDO: L'età di sette anni è stata stabilita molto ragionevolmente dal diritto come quella indispensabile per gli sponsali.
Questi infatti, essendo, come abbiamo detto, una promessa di cose future, devono essere riservati a chi è in grado in qualche modo di promettere. E questa facoltà è solo in coloro che hanno una certa previdenza del futuro; la quale richiede l'uso di ragione.
E in questo, secondo il Filosofo, possiamo distinguere tre gradi: il primo è quello di chi non è capace di comprendere né da sé, né aiutato da altri; il secondo è di chi può capire aiutato da altri, senza esserne direttamente capace; il terzo è la condizione di chi può ricevere da altri e considerare le cose da se stesso. E poiché nell'uomo la ragione progredisce un po' per volta, col quietarsi dei moti e degli umori, prima dei sette anni l'uomo si trova nel primo di questi gradi: perciò in tale periodo non è in grado di stipulare nessun contratto, e quindi neppure gli sponsali. Il secondo grado si comincia a raggiungere alla fine del primo settennio: ed ecco perché a questa età i fanciulli sono posti agli studi. Il terzo poi si comincia a raggiungere alla fine del secondo settennio, rispetto alle cose personali, in cui la ragione naturale si sviluppa più rapidamente; invece rispetto agli altri problemi si raggiunge alla fine del terzo settennio. Perciò prima dell'età di sette anni l'uomo è incapace di qualsiasi contratto. Al termine di questo periodo comincia invece ad essere in grado di promettere qualche cosa per il futuro, specialmente quelle cui la ragione naturale è più inclinata: non però a impegnarsi con un legame perpetuo, perché la volontà non ha fermezza. Gli uomini quindi possono allora contrarre gli sponsali. Invece alla fine del secondo settennio uno può obbligarsi in ciò che riguarda la propria persona, e cioè alla vita religiosa, e al matrimonio. Dopo il terzo settennio può obbligarsi anche per il resto. E a norma delle leggi egli non ha il potere di disporre dei propri averi se non all'età di venticinque anni.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. Se prima degli anni della pubertà gli sponsali vengono contratti per interposta persona, i due fidanzati, o uno di loro, possono reclamare. Cosicché l'atto è nullo: al punto che non si contrae per esso nessuna affinità. Perciò gli sponsali contratti da terze persone hanno valore per i fidanzati solo in quanto giunti all'età canonica essi non reclamano, mostrando così di acconsentire a quanto altri hanno fatto in loro nome.

2. Alcuni pensano che il bambino di cui parla S. Gregorio non si sia dannato, e non abbia peccato mortalmente, ma che quella visione avesse lo scopo di addolorare il padre di lui, che non lo aveva corretto. — Questo però è espressamente contro l'intenzione di S. Gregorio, il quale scrive che "il padre del bambino, non curando l'anima del piccino, nutrì per il fuoco dell'inferno un non piccolo peccatore".
Perciò si deve rispondere che per peccare mortalmente basta il consenso su cose presenti. Mentre negli sponsali si esige il consenso su una cosa futura. E si richiede una discrezione maggiore nel provvedere per il futuro che a consentire a un atto presente.
Quindi l'uomo è prima in grado di peccare mortalmente che di obbligarsi per il futuro.

3. Al momento di contrarre il matrimonio non si richiede solo la disponibilità dell'uso di ragione, ma anche l'attitudine del corpo alla generazione. E poiché la fanciulla raggiunge questa maturità fisica sui dodici anni, e il ragazzo a quattordici, come insegna il Filosofo, mentre l'uso della discrezione richiesto dagli sponsali lo raggiungono contemporaneamente, per gli sponsali è determinata la stessa età per entrambi, non così per il matrimonio.

4. Le attrattive che si riscontrano nei bambini prima dei sette anni non derivano dal perfetto uso della ragione, non essendo ancora pienamente capaci di istruzione; ma derivano piuttosto da un'inclinazione naturale. Perciò tale attrattiva non basta per contrarre gli sponsali.

5. Nel caso ricordato, sebbene i due contraenti non contraggano un vero matrimonio, tuttavia mostrano di ratificare la promessa precedente. Ecco perché il primo contratto acquista vigore.

6. Coloro che trascinano una barca agiscono come una causa unica: quindi quello che manca nell'uno può essere supplito dall'altro. Invece negli sponsali i contraenti agiscono come persone distinte: poiché gli sponsali non si possono contrarre che tra due persone. Ecco perché tutte e due devono essere capaci di fare un contratto. E l'incapacità dell'una non può essere supplita dall'altra.

7. Anche negli sponsali, se i contraenti sono prossimi ai sette anni, il contratto è valido: poiché, a detta del Filosofo, "il poco si può contare per nulla".
Questa prossimità da alcuni viene determinata entro sei mesi. Però è meglio determinarla dalla condizione dei contraenti: poiché in alcuni l'uso di ragione è più precoce che in altri.



Terza Parte e Supplemento > I Sacramenti > Il matrimonio > Il fidanzamento > Se il fidanzamento si possa sciogliere


Supplemento
Questione 43
Articolo 3

1. SEMBRA che il fidanzamento non si possa sciogliere con l'entrata in religione di un contraente. Il danaro infatti che ho promesso a una persona non posso lecitamente offrirlo a un'altra.
Ma colui che contrae gli sponsali promette il proprio corpo alla fidanzata. Dunque non può ormai offrirsi a Dio nella vita religiosa.

2. SEMBRA che neppure si possa sciogliere quando uno dei coniugi si trasferisce in una regione lontana. Perché "nel dubbio si deve sempre scegliere la soluzione più sicura". Ora, è più sicuro aspettarne il ritorno. Dunque si deve aspettare.

3. SEMBRA inoltre che non si possa sciogliere per la malattia che uno incorre dopo aver contratto gli sponsali. Nessuno infatti deve esser punito per una sofferenza. Ma l'uomo che incorre nella malattia con la perdita del suo diritto sulla propria fidanzata riceverebbe una punizione. Quindi gli sponsali non si possono dirimere per malattia.

4. SEMBRA che non basti neppure l'affinità sopraggiunta, come nel caso che il fidanzato avesse avuto nel frattempo illeciti rapporti con la sorella della fidanzata. Poiché in tal caso quest'ultima sarebbe punita per il peccato del suo fidanzato. Il che è inammissibile.

5. E neppure SEMBRA che possano reciprocamente dispensarsi dall'impegno. Perché questo sarebbe un grave atto di leggerezza: contrarre un obbligo e poi dispensarsene. E questo abuso non può essere tollerato dalla Chiesa.

6. Neppure si può rompere il fidanzamento per la fornicazione di uno dei contraenti. Poiché con gli sponsali l'uno non ha ricevuto il potere sul corpo dell'altro. E quindi SEMBRA che non pecchino l'uno contro l'altro, se nel frattempo commettono fornicazione. Perciò gli sponsali non possono dirimersi per questo.

7. SEMBRA inoltre che il fidanzamento non possa essere annullato dal matrimonio contratto con altra persona. Perché una seconda vendita non annulla la prima. Dunque il secondo contratto non può annullare il primo.

8. E neppure può essere annullato per difetto di età. Quello infatti che non esiste non può essere annullato. Ma gli sponsali contratti prima dell'età stabilita erano nulli. Dunque non possono essere invalidati.

RISPONDO: In tutti i casi indicati gli sponsali vengono sciolti, non però allo stesso modo. In due casi infatti, cioè con l'entrata in religione e con le nozze contratte con altra persona, gli sponsali sono sciolti per legge. Invece negli altri casi possono esser sciolti a discrezione della Chiesa.

SOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ: 1. La promessa suddetta viene a cessare con la morte spirituale; poiché essa è soltanto spirituale, come sopra abbiamo notato.

2. Il dubbio indicato viene risolto dal fatto che uno non si presenta nel tempo stabilito per celebrare il matrimonio. Perciò se uno non ha mancato di attendere per la celebrazione delle nozze, può sposare un'altra persona senza nessun peccato. Se invece è colpevole del mancato matrimonio, deve far penitenza per aver violato la promessa o il giuramento, e quindi può, se vuole, sposarsi con altra persona, ottenuta la dispensa dalla Chiesa.

3. Se prima del matrimonio uno dei fidanzati incorre in una grave infermità, che in modo considerevole lo debiliti, come l'epilessia o la paralisi; oppure lo deformi, come l'asportazione del naso o degli occhi, ovvero comprometta il bene della prole, come la lebbra, che d'ordinario è contagiosa; i fidanzati possono dirimere gli sponsali, per non rendersi insopportabili, e non compromettere la buona riuscita del matrimonio. Né con questo uno viene punito per una sofferenza: ma dalla sua sofferenza riceve un danno. Il che avviene senza ingiustizia.

4. Se il fidanzato ha avuto rapporti con una consanguinea della sposa, o viceversa, allora gli sponsali devono essere sciolti. E per questo basta la notorietà del fatto, perché si deve evitare lo scandalo. Le cause infatti che devono produrre in futuro i loro effetti ne vengono impedite non solo da ciò che è in atto, ma anche da ciò che deve attuarsi. Perciò, come se esistesse al momento di contrarre gli sponsali, l'affinità impedirebbe il contratto; così, sopravvenendo prima del matrimonio, che è un effetto degli sponsali, il contratto precedente non ottiene il suo effetto. Né per questo si toglie qualche cosa alla comparte; anzi le si offre un beneficio, sciogliendola da una persona che con la fornicazione si è resa detestabile a Dio.

5. Alcuni non ammettono questo caso. —Ma contro di loro una decretale dice espressamente: "Al pari di coloro che hanno stipulato un patto, e poi lo rescindono, così va tollerato", che reciprocamente si dispensino coloro che hanno contratto sponsali.
A ciò essi rispondono che la Chiesa sopporta questo fatto, per evitare il peggio. — Però la loro spiegazione non si accorda con l'esempio che viene allegato. Perciò si deve rispondere che non sempre è un atto di leggerezza ritrattare le promesse fatte: poiché, come dice il libro della Sapienza, "le nostre previsioni sono incerte".

6. Sebbene i fidanzati non si siano concessi il diritto sul proprio corpo, tuttavia con la fornicazione nasce il sospetto che non si sappia mantenere la fedeltà nel futuro. Perciò l'uno può premunirsi contro l'altro sciogliendo per questo il fidanzamento.

7. La ragione invocata avrebbe valore, se i due contratti fossero della stessa natura. Il secondo invece, cioè il matrimonio, è superiore al primo. Quindi lo scioglie.

8. Quantunque non fossero veri sponsali, tuttavia ne avevano la formalità. Giunti perciò all'età legittima, per non sembrare consenzienti, si deve chiedere l'annullamento all'autorità della Chiesa, dando così il buon esempio.

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