Articolo 8:
L’OTTAVO COMANDAMENTO
Introduzione
Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo
prossimo (Es 20,16).
Fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi
giuramenti (Mt 5,33).
[2464] L’ottavo comandamento
proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri. Questa norma
morale deriva dalla vocazione del popolo santo ad essere testimone del suo Dio
il quale è e vuole la verità. Le offese alla verità esprimono, con parole o
azioni, un rifiuto ad impegnarsi nella rettitudine morale: sono profonde
infedeltà a Dio e, in tal senso, scalzano le basi dell’Alleanza.
IV. Il rispetto della verità
[2488] Il diritto alla
comunicazione della verità non è
incondizionato. Ognuno deve conformare la propria vita al precetto evangelico
dell’amore fraterno. Questo richiede, nelle situazioni concrete, che si vagli
se sia opportuno o no rivelare la verità a chi la domanda.
[2489] La carità e il rispetto
della verità devono suggerire la risposta ad ogni richiesta di informazione o di comunicazione. Il bene e la
sicurezza altrui, il rispetto della vita privata, il bene comune sono motivi
sufficienti per tacere ciò che è opportuno non sia conosciuto, oppure per usare
un linguaggio discreto. Il dovere di evitare lo scandalo spesso esige una
discrezione rigorosa. Nessuno è tenuto a palesare la verità a chi non ha il
diritto di conoscerla .
[2490] Il segreto del sacramento
della Riconciliazione è
sacro, e non può essere violato per nessun motivo. «Il sigillo sacramentale è
inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche
solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi
causa» .
[2491] I segreti professionali - di cui sono in possesso, per
esempio, uomini politici, militari, medici e giuristi - o le confidenze fatte
sotto il sigillo del segreto, devono essere serbati, tranne i casi eccezionali
in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene
messo a parte, o a terzi danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la
divulgazione della verità. Le informazioni private dannose per altri, anche se
non sono state confidate sotto il sigillo del segreto, non devono essere
divulgate senza un motivo grave e proporzionato.
[2492] Ciascuno
deve osservare il giusto riserbo riguardo alla vita privata delle persone. I responsabili
della comunicazione devono mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze del
bene comune e il rispetto dei diritti particolari. L’ingerenza
dell’informazione nella vita privata di persone impegnate in un’attività
politica o pubblica è da condannare nella misura in cui viola la loro intimità
e la loro libertà.